
A chiarirlo è la Risoluzione n. 1/Df dell'11 gennaio 2013 maggio della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Mef. Un ulteriore elemento di chiarezza che si aggiunge tempestivamente alla farraginosa serie di norme che si sono accavallate in materia di Imu.
In sintesi, il quesito proposto ai tecnici del ministero riguarda l'individuazione dell'esatto termine di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali. La domanda non è certo peregrina, in quanto:
A questo punto era legittimo chiedersi quale fosse il comportamento più corretto da tenere di fronte all'ormai prossima scadenza dichiarativa.
La risposta offerta dal Dipartimento delle finanze si ricava proprio dalla lettura delle norme coinvolte, nonché dalle istruzioni allegate al dm 30 ottobre 2012, di approvazione del modello di dichiarazione Imu; in queste, infatti:
Ciò comporta, dunque, che la dichiarazione Imu relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi relativi alle diverse fattispecie che possono verificarsi. Questa deve essere, perciò, presentata su un apposito modello che, in realtà, deve ancora essere approvato con decreto ministeriale, nel quale verrà precisato anche il termine entro il quale la dichiarazione in questione dovrà essere presentata.
Detta soluzione, oltre a tranquillizzare al momento gli enti non commerciali, che con molta probabilità sono ancora alle prese con i calcoli proporzionali delle superfici eventualmente utilizzate a fini commerciali, appare in linea sia con le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e sia con la necessità di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria.
La risoluzione si conclude ricordando una novità che si è aggiunta alle norme in materia di esenzione, vale a dire il comma 6-quinquies che è stato aggiunto all'art. 9 del dl 10 ottobre 2012, n. 174 dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che «in ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».
La nuova norma che esclude dal campo di applicazione delle esenzioni Imu le fondazioni bancarie comporta, dunque, che queste siano assoggettate al normale trattamento riservato ai soggetti passivi del tributo comunale e che ove siano in possesso di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 devono rispettare l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione Imu fissato al prossimo 4 febbraio.
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