Inserzione automatica
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso della banca nell'ambito di una controversia già arrivata una volta davanti alla Suprema corte. Il punto è che la novella contenuta nella legge 108/96 non contiene una previsione di retroattività: dunque gli interessi ultralegali concordati in epoca anteriore sono validi, se pattuiti in forma scritta; a meno che, beninteso, non sussistono gli estremi del reato di usura. E l'illecito ex articolo 644 cp si configura con la ricorrenza di tre requisiti: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento della condizione di inferiorità da parte dell'autore del reato. Sbaglia allora il giudice del merito quando decide di sostituire il tasso originariamente determinato dalle parti con quello legale. L'inserzione automatica delle clausole relative ai tassi-soglia degli interessi che superano il tetto risulta possibile anche ai sensi degli articoli 1319 e 1419 cc oltre che in base all'articolo 1 della legge 108/96. E scatta in relazione ai diversi periodi in corrispondenza agli standard di volta in volta fissati dai decreti ministeriali.
Stop anatocismo
Ha invece torto la banca quando sostiene che il divieto della capitalizzazione trimestrale degli interessi non escluderebbe quella annuale. Si trova stavolta nel giusto il giudice del merito quando ricorda che il divieto di capitalizzazione di interessi su interessi ex articolo 1283 vale per qualsiasi periodo, trimestrale, semestrale o annuale che si voglia (salvo in caso di domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza). La parola torna alla Corte d'appello.
