I due Fidiprof rientrano tra i cosiddetti Confidi «minori», quelli iscritti cioè nella sezione di cui all'art. 155, comma 4 del Testo unico bancario, che prevede un capitale minimo di 100 mila euro, un patrimonio netto minimo di 250 mila euro e una quota minima sociale di 250 euro. Raggiunti gli obiettivi previsti dalla legge, i due Fidiprof entrano nel vivo e possono esercitare esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, basandosi sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, tramite l'utilizzo di risorse provenienti in tutto o in parte dai soci, per favorire il finanziamento da parte delle banche o altri soggetti finanziari. Nell'esercizio dell'attività di garanzia, Fidiprof Nord e Centrosud potranno prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, utilizzare depositi indisponibili costituiti presso le banche che finanziano i soci. Raggiunto il primo obiettivo, resta ancora molto lavoro da fare. Dopo il via libera al regolamento interno che disciplina le modalità di ammissione dei soci, il versamento delle quote e gli importi garantiti, le competenze per i servizi prestati le tipologie di finanziamenti garantiti (liquidità, investimenti ecc.) con i massimali e le durate, la documentazione obbligatoria da allegare alle domande di garanzia, le modalità di recupero crediti in caso di insolvenze, si apre il capitolo delle convenzioni con le banche.
Dopo Unicredit, i due Fidiprof stanno lavorando per allargare il bacino delle convenzioni con altri istituti di credito per valutare le condizioni dei tassi dei finanziamenti garantiti, le competenze e le modalità di recupero dei crediti, le comunicazioni sulla rata insoluta, i moltiplicatori di operatività concessi al Confidi in rapporto al patrimonio disponibile. Non solo, uno dei compiti più delicati che attende i due cda riguarda gli adempimenti di legge sulla normativa Antiriciclaggio, con obblighi di verifica del cliente, di conservazione dei dati raccolti, di segnalazione dei dati sospetti; e quelli sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, secondo criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio.
