Alla rilevazione sono tenuti a partecipare tutte le banche e gli intermediari finanziari italiani, a prescindere dalla metodologia utilizzata nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Per finalità di monitoraggio specifiche, alcuni dettagli informativi sarebbero richiesti ai soli intermediari che adottano i modelli interni. La segnalazione è su base individuale; quindi ciascun intermediario segnalante non deve procedere ad aggregazioni o compensazioni con i dati provenienti da altre società bancarie e finanziarie appartenenti al medesimo gruppo bancario.
La rilevazione seguirà una logica «ex post». In particolare, i dati raccolti riguardano esclusivamente le posizioni chiuse nel periodo di riferimento, mentre non formerebbero oggetto di rilevazione i flussi di recupero relativi a posizioni ancora aperte. Ciò implica che l'archivio riguarderà i tassi di perdita storicamente registrati su posizioni effettivamente andate in default e poi chiuse. Ai fini della segnalazione, sarebbero tuttavia considerate anche le esposizioni che, ancorché non chiuse, risultino classificate in default per un periodo di dieci anni. La prima segnalazione, da produrre con frequenza annuale, dovrebbe decorre dal 1° luglio 2013. Il primo invio dei dati, riferito alla data contabile del 31 dicembre 2013, includerà le posizioni chiuse nel periodo 1° luglio-31 dicembre del 2013. Per le rilevazioni successive, occorrerà fare riferimento alle posizioni chiuse nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno.
Il termine ultimo per l'invio di osservazioni, commenti e proposte alla Banca d'Italia è stato fissato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento (31 dicembre 2012).
