
La comunicazione, anche se la norma non la specifica, dovrà essere eseguita in via telematica con il software COMUNICA.
Il tenore letterale della norma è chiara la comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'accettazione e quindi a tale formalità non è soggetto il curatore che non accetti la nomina, mentre la comunicazione deve essere comunque fatta dal curatore che, per un qualsiasi motivo, subentri a quello precedente.
È comunque opportuno sottolineare che il nuovo adempimento è una cosa diversa e si aggiunge all'obbligo imposto dall'articolo 29, comma 6 del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che ha posto a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, esclusivamente con la procedura COMUNICA, tutti i dati identificativi del fallimento entro quindici giorni dall'accettazione della carica per facilitare ai creditori di presentare la domanda di ammissione al passivo. Il nuovo adempimento, contrariamente a quanto previsto specificatamente per il precedente obbligo la cui omissione è punita con il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 471/1997, non prevede una sanzione specifica.
Il curatore può comunque ottemperare al doppio adempimento, ovviamente nel termine più breve dei dieci giorni dalla nomina, con una unica comunicazione contenete tutti i dati richiesti.
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