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Fissati i minimali 2013 per i lavoratori all'estero

del 03/01/2013
di: Leonardo Comegna
Fissati i minimali 2013 per i lavoratori all'estero
Fissate le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel 2013 per i lavoratori occupati in paesi extra Ue Si tratta del consueto decreto del ministro del lavoro datato 7 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 28 (cui si rinvia per le tabelle). Come è avvenuto in passato, le aziende interessate potranno mettersi in regola con i nuovi valori retributivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della relativa circolare dell'Inps senza pagare somme aggiuntive (presumibilmente entro il 16 aprile). Da qualche anno a questa parte, alla stesura del decreto partecipa anche il ministero delle finanze, poiché in seguito all'art. 36 della legge n. 342/2000 (il collegato fiscale 2000) le retribuzioni convenzionali devono ora essere utilizzate anche per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 8-bis, del Tuir).

Retribuzioni convenzionali. La legge n. 398/1987 stabilisce che la contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in paesi extra Ue non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, debba calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con decreto del ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Al riguardo, secondo il parere a suo tempo espresso dal ministero del lavoro, per «retribuzione nazionale» deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, «comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti», con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

Ambito territoriale. Va qui sottolineato che l'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della Ue. Ne sono infatti esclusi anche i paesi aderenti all'accordo See, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa Ue. Per quanto attiene alla convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia. Va infine precisato che dal 1° giugno 2002, la normativa comunitaria trova applicazione anche nei rapporti con la Svizzera. Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti. In proposito, la circolare richiama le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

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