Quando è ammessa la fattura leggera. Il citato articolo 21-bis, conformemente alle norme sovranazionali contenute negli artt. 220-bis e 226-ter della direttiva 2006/112/Ce, inseriti dalla direttiva 2010/45/Ue, prevede la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata qualora l'importo complessivo non superi 100 euro, nonché, indipendentemente dall'ammontare, per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del dpr 633/72 (meglio conosciute come note di variazione dell'imponibile e/o dell'imposta).
La fattura semplificata deve contenere le seguenti indicazioni:
- la data di emissione
- il numero progressivo che la identifichi in modo univoco
- i dati identificativi del cedente/prestatore, dell'eventuale rappresentante fiscale o stabile organizzazione, compreso il numero di partita Iva
- i dati identificativi del cessionario/committente, dell'eventuale rappresentate fiscale o stabile organizzazione; in alternativa, se si tratta di soggetti stabiliti nel territorio dello stato, può essere indicato il numero di partita Iva o, se si tratta di privati, il codice fiscale, mentre se si tratta di soggetti passivi stabiliti in altri paesi dell'Ue è sufficiente indicare il numero identificativo Iva
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla
- nel caso delle note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Le semplificazioni che caratterizzano la fattura leggera, dunque, sono essenzialmente tre:
- la possibilità di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo ecc.) del cliente nazionale o comunitario e di identificarlo con il solo numero di partita Iva o (per i privati italiani) di codice fiscale
- la possibilità di indicare in modo più generico l'oggetto dell'operazione, non essendo specificamente richiesto di riportare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi, ma la descrizione (ciò trova conferma anche raffrontando la lettera delle disposizioni comunitarie sulla fattura ordinaria e sulla fattura semplificata)
- la possibilità di indicare l'importo complessivo lordo, specificando l'importo dell'Iva incorporata oppure soltanto l'aliquota; basterà indicare, per esempio, «totale 85 euro compresa Iva 10%».
Non è consentito ricorrere alla fattura semplificata per le seguenti operazioni:
- cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, dl 331/93
- cessioni e prestazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. a), dpr 633/72, ossia operazioni non soggette a Iva in Italia per mancanza di territorialità effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta in altro stato membro. Con decreto ministeriale, il limite di valore per l'emissione della fattura semplificata può essere elevato fino a 400 euro, e può essere rimosso per particolari tipologie di operazioni.
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