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Paletti alla dichiarazione integrativa

del 02/01/2013
di: Debora Alberici
Paletti alla dichiarazione integrativa
Insufficiente per disapplicare gli studi di settore al professionista la dichiarazione integrativa che sottrae l'auto dall'uso promiscuo e la denuncia come bene strettamente personale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21398 del 30 novembre 2012, ha respinto il ricorso di un medico. Il chirurgo aveva ricevuto un accertamento induttivo perchè il reddito dichiarato non era congruo rispetto agli studi di settore. Poi aveva presentato dichiarazione integrativa per sottrarre la sua automobile dall'uso promiscuo e denunciarla come strettamente personale. In questo modo avrebbe eliminato la detrazione della quota di ammortamento alzando così tale reddito che quindi rientrava negli studi. Ma l'escamotage è stato insufficiente per il fisco che ha comunque spiccato il recupero a tassazione. L'atto impositivo è stato confermato da Ctp e Ctr e, ora, anche dalla Cassazione. Sul punto la sezione tributaria ha chiarito che «la circostanza che il contribuente abbia inteso modificare la dichiarazione a suo tempo presentata mediante dichiarazione integrativa ex art. 8 legge 289/2002, allo scopo di eliminare l'autovettura Mercedes acquistata il 16/10/97 dai beni di uso promiscuo con relativa detrazione della quota di ammortamento e considerarla invece di uso strettamente personale, non è sufficiente a dimostrare, secondo la valutazione condivisibile del giudice di appello, che l'esclusione dalla contabilità per l'anno in esame delle relative detrazioni consenta di rientrare nei valori parametrici». Insomma ora il professionista dovrà pagare la maggiori imposte.

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