L'intervento dei giudici comunitari. Nel procedimento pregiudiziale C-44/11, l'autorità giudiziaria tedesca aveva sollevato davanti alla corte comunitaria alcune questioni interpretative, scaturite da un contenzioso tra il fisco e la Deutsche bank. In particolare, alla corte era stato chiesto di sapere se la gestione di portafoglio, attività nell'ambito della quale un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tale decisione, sia esente dall'Iva solo quale gestione di fondi comuni d'investimento per più investitori riuniti, ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, oppure anche quale gestione individuale di portafoglio per singoli investitori ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera f).
Nella sentenza, pronunciata il 19 luglio 2012, la corte ha preliminarmente osservato che un'attività di gestione di portafoglio come quella esercitata dalla Deutsche bank si compone di vari elementi, per cui occorre in primo luogo accertare la portata dell'operazione, ossia se si tratti di più servizi distinti oppure di un'unica prestazione e se, in tale seconda ipotesi, possa identificarsi una prestazione principale alla quale fare riferimento per l'individuazione del regime Iva.
A tal fine, la Corte ha ricordato che si è in presenza di una prestazione unica anche quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al consumatore medio sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Queste caratteristiche, spiega la sentenza, sussistono nel caso dell'attività di gestione di portafoglio, nella quale si combinano una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore (consulenza) e una prestazione di acquisto e di vendita di titoli. Anche se i due elementi possono essere forniti separatamente, l'investitore medio, nell'ambito di una prestazione di gestione di portafoglio quale quella in esame, intende acquistare proprio la combinazione dei due elementi i quali, pertanto, sono non soltanto inscindibili, ma sullo stesso piano, in quanto indispensabili entrambi per la realizzazione della prestazione complessa.
Stabilito quindi che l'attività di gestione di portafoglio deve considerarsi un'unica operazione complessa, la corte ha affrontato la questione se tale operazione sia riconducibile nella norma di esenzione dall'Iva. In proposito, ha escluso anzitutto che l'attività possa essere qualificata come «gestione di fondi comuni d'investimento», nozione che si riferisce all'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico gestiti in proprio nome e per proprio conto dalla società, mentre la gestione di portafoglio riguarda gli attivi di una singola persona, che resta proprietaria dei titoli acquistati dal gestore. Quanto alla possibilità di riconoscere l'esenzione prevista per le operazioni relative alle azioni e agli altri titoli, la corte ha rammentato che tale nozione si riferisce alle operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli. Questo accade nell'attività di negoziazione, che però è solo uno degli elementi della gestione di portafoglio; l'altro elemento, costituito dalle prestazioni di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore, non presenta le caratteristiche di cui sopra. Di conseguenza, alla luce del principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni, la Corte ha concluso che l'attività descritta non può, nel suo complesso, rientrare tra le operazioni esenti dall'Iva.
L'adeguamento della norma interna. Di conseguenza, la legge di stabilità ha modificato, con effetto dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2013, il n. 4) dell'art. 10 del dpr 633/72, escludendo espressamente dall'esenzione il servizio di gestione individuale di portafogli. Parallelamente, è stato integrato l'art. 36, terzo comma, del dpr 633/72, al fine di consentire ai soggetti che svolgono sia il predetto servizio, oppure prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione ad esso inerenti, sia attività esenti, di applicare separatamente l'imposta, in modo da non dover determinare l'Iva ammessa in detrazione in base al pro rata generale (si tratta, ovviamente, di una facoltà, esercitabile qualora ritenuto vantaggioso).
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