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Le imprese pagano per la pubblicazione dei bandi

del 28/12/2012
di: Pagina a cura di Andrea Mascolini
Le imprese pagano per la pubblicazione dei bandi
Dal 1° gennaio 2013 le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'affidatario del contratto; rimane sempre ferma la disciplina prevista nel Codice dei contratti pubblici che obbliga anche dopo il 1° gennaio le stazioni appaltanti a pubblicare i bandi e gli avvisi, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, sul proprio sito internet e su quello del ministero delle infrastrutture e dell'Osservatorio dell'Autorità, anche per estratto su quotidiani a diffusione nazionale e locale.

È questo il quadro che si ricava alla luce del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012, (legge 221/2012).

La norma prende in considerazione soltanto l'onere di pubblicità sui quotidiani di bandi e avvisi di gara che fa capo alle stazioni appaltanti e che riguarda la pubblicazione per estratto, ai sensi dell'articolo 66, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, se si tratta di contratti di rilevanza comunitaria (ai sensi dell'articolo 122, comma 5 del Codice, su un quotidiano a diffusione nazionale e locale, se il contratto è al di sotto delle soglie di applicazione della normativa comunitaria). In sostanza il nuovo comma 35 dell'articolo 34 del provvedimento stabilisce che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione per estratto sui quotidiani previste dalle norme del Codice (i citati articoli 66, comma 7 e 122, comma 5) «sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione».

La norma ha due effetti, ma lascia aperto un dubbio interpretativo che dovrebbe essere in qualche modo risolto.

Il primo effetto è quello di confermare a chiare lettere che anche dal 1° gennaio 2013 le stazioni appaltanti sono comunque tenute alla pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvidi di gara per estratto. Da ultimo, e prima dell'approvazione della legge «anticorruzione», il dubbio poteva infatti esservi. Nel 2009, infatti, il comma 5 dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 aveva stabilito che proprio a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avessero più «effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio». Con tutta probabilità, quindi, la pubblicazione sui quotidiani sarebbe sparita. Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190 («anticorruzione») il legislatore ha però previsto una disposizione «di salvezza» delle norme in materia di pubblicità contenute nel Codice dei contratti pubblici In sostanza, quindi, l'aver fatte salve le due norme del Codice dei contratti pubblici (vedi ItaliaOggi del 30 novembre 2012, pag. 35) ha significato implicitamente abrogare la norma che avrebbe fato perdere efficacia legale alla pubblicità sui quotidiani a decorrere da inizio 2013. Appare evidente, adesso, che la disposizione del decreto legge sulla crescita, nel testo del maxi-emendamento, nel prendere atto della norma della legge 190/2012, non fa altro che confermare l'obbligo di pubblicità sui quotidiani occupandosi però di venire incontro alle difficoltà di bilancio delle stazioni appaltanti.

Il secondo effetto è, appunto, quello di sollevare le finanze delle amministrazioni che, seppure dovranno sopportare inizialmente le spese di pubblicazione, si vedranno rimborsare tali spese dall'aggiudicatario del contratto dopo due mesi dall'aggiudicazione. Una sorta di spending review sulle spalle delle imprese.

Il dubbio interpretativo riguarda il fatto che, dal tenore letterale della norma, non si desume se e come chi partecipa alla gara avrà contezza dei costi già sostenuti dalla stazione appaltante, il che farà una certa differenza soprattutto quando le gare sono al massimo ribasso.

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