Nella risposta, l'Agenzia ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 13 del dpr 633/72, la base imponibile all'Iva è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Ciò in conformità all'art. 73 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore, a fronte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, da parte del cessionario/committente oppure di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.
Nella fattispecie, osserva l'Agenzia, l'imposta erariale istituita dal comma 10-bis dell'art. 16 del dl 201/2011, secondo quanto espressamente si legge in detta disposizione, è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.
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