Insomma, ad avviso della sezione tributaria, che ha ritenuto corretta la decisione della Ctr la società che aveva ricevuto in comodato tutti i beni del produttore e che come uno scopo aveva quello della vendita degli stessi, aveva in realtà celato una cessione d'azienda facendola passare per un contratto di comodato. Ora, secondo i supremi giudici, il vero scopo dell'operazione commerciale prevale sull'assetto cartolare ed è quindi contestabile l'abuso del diritto. Infatti, «l'autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi (e non anche di quelli economici, riferiti alla fattispecie globale) restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti. Altrimenti, finirebbero per sovvertire i criteri impositivi». Fra l'altro, l'articolo 20 del testo unico sull'imposta di registro costituisce un indubbio indice rivelatore di criteri di qualificazione autonomi rispetto alle ordinarie ipostasi interpretative civilistiche, attesa la preminenza del principio generale antiabuso.
Debora Alberici
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