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Processo tributario, un contributo unificato rigido

del 27/12/2012
di: di Sergio Trovato
Processo tributario, un contributo unificato rigido
Nel processo tributario non sono previste esenzioni di natura soggettiva per il pagamento del contributo unificato. Amministrazioni pubbliche e concessionari sono infatti tenute a pagarlo. La prenotazione a debito è ammessa solo per le amministrazioni dello stato e le agenzie fiscali. In caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Lo ha chiarito la direzione giustizia tributaria del ministero dell'economia e della finanze, con la direttiva 2/2012. Quindi, tutti i ricorrenti sono tenuti a indicare il valore della lite e a pagare il contributo unificato se propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie. Non è ammessa la prenotazione a debito neppure per amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione. Sono legittimate al pagamento posticipato, rispetto al momento di deposito del ricorso, solo le amministrazioni statali e le agenzie fiscali. Del resto, l'articolo 37 del dl 98/2011 prevede il pagamento del contributo unificato per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, senza distinzioni di sorta. La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Il contribuente per determinare l'importo del contributo deve fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l'atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. Spetta al ricorrente indicare poi il valore della lite nelle conclusioni del ricorso. Del resto, l'articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002 prevede che nei giudizi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a 200 mila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l'omesso adempimento. Come precisato nella direttiva, però, è possibile rimediare tempestivamente. La sanzione non deve essere applicata se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore o la parte lo indichino in un atto successivo, datato e sottoscritto, ma non oltre 30 giorni dalla data di deposito, anche se l'impugnazione viene proposta a mezzo posta. Le segreterie delle commissioni hanno invece il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal ricorrente. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso o di altro atto processuale, infatti, le segreterie sono tenute a notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale. Il debitore per provare l'avvenuto pagamento, effettuato con il modello F23, deve depositare la ricevuta presso la segreteria entro 10 giorni. Trattandosi di un pagamento in seguito all'emanazione dell'invito da parte dell'ufficio giudiziario non sono dovute sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, al contributo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso. Solo nel caso in cui il contributo non venga versato o sia insufficiente, oltre agli interessi, al debitore va irrogata una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% del tributo dovuto.

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