Nessuna sanzione, ancora, per chi utilizza le shopper non a norma. Da data in data, non c'è tregua per le sportine di plastica dichiarate fuorilegge dal 1° gennaio 2011, anche se a seguito di un rinvio del termine fissato originariamente al 2010 dalla legge finanziaria 296/2006. Sta di fatto che soltanto un anno fa, con il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, (conv. legge 28/2012) e precisamente con l'articolo 2, comma 4, era stato previsto che a decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25 mila euro. Il termine del 2013 è stato poi anticipato al 2012 con il dl 179/2012. Ma con la legge di conversione di tale decreto legge, licenziata dall'Aula della Camera lo scorso 13 dicembre ed in corso di pubblicazione in G.U., tale termine è stato spostato a una data per ora indefinita. Ciò in quanto è stato previsto che l'avvio del sistema sanzionatorio avverrà a decorrere dal 60° giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui all'art. 2.2, del dl 2/2012, (conv. dalla legge 28/2012). Il decreto al quale la norma fa riferimento ed il cui contenuto deve essere notificato a Bruxelles prima della sua emanazione, tenuto conto che conterrà norme tecniche e quindi deve essere rispettata la direttiva 1998/34/Ce, dovrebbe prevedere la possibilità di considerare commercializzabili anche shopper con ulteriori caratteristiche rispetto quelle già in uso. Sta di fatto che sulla questione delle shopper biodegradabili (processo naturale) ma non sempre anche compostabili (processo gestito dall'uomo) si è espressa anche la Commissione Ue, affermando che «la biodegradabilità dei prodotti da imballaggio è una questione complessa in quanto esiste una grande varietà di materiali che hanno proprietà diverse e sono, talvolta, soggetti a diversi metodi di smaltimento». In sostanza, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva Imballaggi e a verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato con i requisiti essenziali definiti nella direttiva; ma non ad imporre i sacchi compostabili.