Sul punto si legge che «il giudice ha così correttamente escluso che nel trasferimento, per così dire «interno», della merce tra due società, entrambe residenti, facenti parte dello stesso gruppo e operanti nella stessa fase di commercializzazione potesse farsi ricorso al criterio del «valore normale», vale a dire al «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari», in quanto difettavano due dei requisiti stabiliti dal coma 3 dell'art. 9 del Tuir, le «condizioni di libera concorrenza» e il medesimo stadio di commercializzazione». Sul versante delle spese deducibili gli Ermellini hanno sdoganato quelle relative al costo di manutenzione delle aree circostanti ma appartenenti all'azienda, come il giardino, e hanno negato quelle sostenute per la riparazione di un cellulare appartenente a un terzo rispetto alla società, anche se molto esigue.
Ciò perché, dice a chiare lettere la Corte, «affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva del reddito ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili».
