
La misura approvata da Bruxelles offre una compensazione per i danni materiali e economici provocati da terremoti e scosse di assestamento successive per riportare le imprese colpite alla situazione precedente la calamità naturale. E consentire loro di riprendere l'attività, «senza conferire per questo un vantaggio supplementare».
L'aiuto è verrà erogato mediante sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, garanzie e leasing finanziario agevolato. L'entità del danno è stabilita in ogni singolo caso. L'importo della compensazione ricevuta non potrà superare l'entità totale dei danni provocati dalla calamità naturale. Il governo italiano, da parte sua, ha confermato a Bruxelles che si terrà conto delle norme relative al cumulo degli aiuti. E che l'importo totale della compensazione ricevuta dai singoli beneficiari per fondi pubblici combinati con indennità assicurative non potrà superare in ogni caso il 100% dei danni accertati. In considerazione delle garanzie offerte dalle autorità italiane, la Commissione ha concluso che la misura si limita a compensare i danni provocati dalla calamità naturale e prevede un meccanismo adeguato per evitare sovracompensazioni. La Commissione europea fa sapere che il testo integrale della decisione della commissione sarà pubblicato nel registro aiuti di stato, sul sito della dg Concorrenza, col numero SA.35482.