
Che il governo lavorasse a un taglio del sistema agevolativo per le società agricole, ItaliaOggi lo aveva svelato già il 31/3/2012. Il primo veicolo individuato dall'esecutivo era il ddl delega per la riforma fiscale, a quel tempo in gestazione nelle stanze di Palazzo Chigi. Poi la norma non passò. Ma, dopo l'estate, approdò nel ddl stabilità. E oggi arriva a compimento: dopo aver incassato la fiducia del senato il ddl stabilità passerà, infatti, alla Camera per l'ok definitivo. Cosa c'è in ballo. L'addio alla fiscalità fondiaria per le società segna un ritorno all'antico, e marca una discriminazione rispetto ai produttori agricoli che esercitano le medesime attività, di cui all'art. 2135 c.c., ma con veste giuridica diversa da quella dell'impresa individuale e della società semplice. Infatti, il comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 disponeva che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative (restano fuori le spa), con qualifica di società agricola, di cui all'art. 2, dlgs n. 99/2004, potessero «optare» per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui all'articolo 32 del Tuir. In pratica, con la Finanziaria 2007, il legislatore aveva incoraggiato la forma societaria (circolare n. 50/E/2010) e riallineato la tassazione di tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla propria veste giuridica, riconducendo, seppure per scelta (triennale e rinnovabile tacitamente), le società commerciali con determinati requisiti, tra i soggetti che, in luogo della determinazione del reddito d'impresa, tassano i propri redditi su base fondiaria, esercitando le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse.
Con la nuova legge di stabilità, invece, il legislatore abroga dal 2015 questo regime opzionale, riportando queste società tra quei soggetti che determinano il proprio reddito ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir (reddito d'impresa). E, contestualmente, abroga, sempre dal 2015, il regime (introdotto col comma successivo, il 1094), che consente la tassazione catastale anche per le società costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali (Iap), che esercitano «esclusivamente» attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.