La questione, spiega l'Inps, si è verificata per la mancata previsione di un periodo transitorio dalla vecchia alla nuova disciplina. Pertanto l'Inps, sentito il ministero del lavoro che ha espresso parere concorde, ha deciso di ritenere che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale (articolo 7 della legge n. 604/1966) configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all'accesso alla tutela del reddito corrispondente, ossia l'indennità di disoccupazione secondo la vecchia disciplina. Di conseguenza, l'Inps ha stabilito che, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa attivata dal 18 luglio 2012 in avanti, sia possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti di assicurazione e contribuzione, all'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013, invece, sarà operativa la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali con Aspi e mini-Aspi. Infine, il messaggio spiega che le sedi territoriali provvederanno a definire, secondo il nuovo indirizzo interpretativo, le domande di disoccupazione non ancora definite nonché a riesaminare, in autotutela (quindi non c'è bisogno che gli interessati ripresentino domanda), delle istanze respinte di indennità di disoccupazione ordinaria presentate in esito alle predette procedure conciliative attivate a far data dal 18 luglio 2012.