
Sul periodo di copertura dello slittamento previsto dall'emendamento l'Agenzia delle entrate, con una nota ufficiale, ha precisato ieri la portata di una norma non solo ancora da approvare ma che nella stesura non conteneva gli estremi con la decorrenza della proroga ma disponendo che c'era la sospensione fino al 30 giugno 2013.
Senza la precisazione si sarebbe creata la seguente situazione: da ieri sarebbero ripresi i versamenti nelle zone colpite dal sisma; poiché la legge di stabilità decorre dal 1° gennaio e l'emendamento non specifica la finestra di copertura sui versamenti, sarebbero rimasti scoperti i versamenti dal 17 dicembre al 1° gennaio. L'Agenzia ha messo quindi una pezza precisando altresì che rientrano nella previsione di sospensione dal pagamento delle imposte coloro i quali hanno subito un danno economico diretto. Si intende per danno economico, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, la sussistenza di due, su quattro, delle condizioni previste sempre dalle correzioni della Stabilità: diminuzione del volume d'affari, riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione, riduzione di consumi per utenze, riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa, esercenti attività agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno sede operativa, o domicilio fiscale o mercato di riferimento, nei comuni del cratere. Ieri, infine, è arrivata la firma della convenzione Abi - Cassa depositi e prestiti che stanzia il plafond di 6 miliardi per la ricostruzione.