
Dunque, secondo la nota ministeriale, nel processo innanzi alle commissioni tributarie non può essere applicata la sanzione di 1.500 euro prevista dalla legge se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché la parte o il difensore lo abbiano indicato in altri atti regolarmente datati e sottoscritti. Quindi, è valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché ciò avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito del ricorso. La legge richiede che debba essere indicato il valore della controversia sia nelle conclusioni del ricorso sia nella nota di iscrizione a ruolo. All'eventuale negligenza non può sopperire la segreteria del giudice, che non è tenuta a ricercarlo «aliunde» né ad attivarsi autonomamente «mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati».
Nella nota viene poi precisato che imposta di bollo e contributo unificato non possono essere compensati «trattandosi di due tributi nettamente distinti». Se la segreteria accerta l'erroneo pagamento tramite marca da bollo, anziché per mezzo del contrassegno ad hoc che reca la dicitura «contributo unificato», è tenuta al recupero di quanto dovuto dal ricorrente. E peraltro non è ammesso neppure il rimborso di quanto pagato per la marca da bollo.
L'articolo 37 del dl 98/2011 ha infatti istituito, a decorrere dal 7 luglio 2011, il pagamento del contributo unificato per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali. La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200.000 euro. Il contribuente per determinare l'importo del contributo deve fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Non deve quindi tener conto né degli interessi né delle sanzioni irrogate dall'ente impositore con l'atto impugnato. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l'atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo.
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