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Deduzione Irap, click day a partire dal 18/01/2013

del 18/12/2012
di: di Fabrizio G. Poggiani
Deduzione Irap, click day a partire dal 18/01/2013
Per la mancata deduzione dell'Irap, riferibile alle spese per il personale dipendente, domande di rimborso per l'Iperf e l'Ires (versate in eccedenza) a scaglioni a partire dalle ore 12 del prossimo 18 gennaio, dopo l'apertura del primo canale telematico (regione Marche).

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 2012/140973 di ieri ha approvato il modello e le istruzioni riguardanti le domande di rimborso per gli anni pregressi, di cui al comma 1, dell'art. 2, dl n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011.

La deduzione indicata, infatti, può essere fatta valere anche per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31/12/2012, dovendo tenere conto di quanto indicato al punto 2.5) del provvedimento in commento; in detto caso, al contribuente spetta il rimborso «delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'Irap nella misura ammessa dalla norma».

Infatti, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento, per la generalità dei casi, ai sensi dell'art. 38, dpr n. 602/1973 ed entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente il relativo invio, quando il termine dei 48 mesi risulta ancora pendente alla data del 28/12/2011 e cade entro i 60 giorni dalla citata data di attivazione del canale telematico.

In pratica, se il termine quadriennale indicato, e pendente alla data del 28/12/2011, cade nei 60 giorni dall'attivazione del canale telematico che ne consente l'inoltro, l'istanza deve essere presentata dall'interessato, o dal professionista incaricato, necessariamente entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura in commento.

Possono presentare la domanda i soggetti che determinano il valore della produzione netta sulla base dei criteri indicati dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8, del dlgs. n. 446/1997 ovvero le società di capitali e gli enti commerciali, le società personali, le imprese individuali, gli istituti bancari e le imprese di assicurazione, nonché le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni e i soggetti che determinano la base imponibile con i criteri delle imprese commerciali, per opzione (agricoltori e pubblica amministrazione) o per regime naturale (enti privati non commerciali con attività d'impresa).

Le domande devono essere presentate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, anche utilizzando il software denominato «RimborsoIrapSpesepersonale», che sarà disponibile sul sito a partire dal prossimo 3 gennaio, con obbligo di rilascio all'interessato di una copia cartacea e della relativa ricevuta.

Il modello si compone di un frontespizio, che contiene l'informativa sulla privacy, i dati personali e anagrafici, la firma e l'impegno alla trasmissione e di un quadro («RI») dove devono essere indicati i dati necessari ai fini della determinazione del rimborso, con riferimento a ciascun periodo d'imposta.

Preme evidenziare che, stante il sistema attivato, non potranno essere ritenute valide le domande già presentate dai contribuenti che, obbligatoriamente, dovranno procedere con l'eventuale ripresentazione della richiesta, nel rispetto delle modalità indicate e del piano di invio.

La presentazione, peraltro, deve rispettare il «piano di invio», predisposto dalla medesima agenzia, tenendo conto che se le istanze sono trasmesse in data e ora antecedente a quella indicata nel calendario, alle stesse viene attribuita l'ultima posizione nell'ordine di evasione.

Per le domande presentate entro le ore 24 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione del canale telematico, l'agenzia procederà nell'esecuzione dei rimborsi, a partite dai periodi d'imposta più vecchi, dando priorità alle istanze ricevute, in ordine di ricezione e per direzione territorialmente competente.

Infine, qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non risultino capienti, l'amministrazione finanziaria effettuerà prioritariamente il pagamento dei rimborsi dell'annualità eventualmente non completata, procedendo in seguito nel pagamento di quelli riguardanti il primo periodo d'imposta non pagato, ripartendo proporzionalmente le disponibilità residue sulla base dell'ammontare complessivo spettante (§ 2.7).

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