
BENI ALLA POLIZIA
L'emendamento prevede che i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri (quindi per esempio un veicolo), possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia, che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria. In alternativa possono essere affidati all'agenzia che si occupa della gestione dei beni sequestrati oppure a un ente pubblico per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
VENDITA BENI
In caso di vendita dei beni confiscati scatta la regola per cui i beni non possono essere venduti ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca. Va evitata la beffa del ritorno del bene a prestanome dei soggetti che hanno subito il provvedimento sanzionatorio.
REGIME FISCALE
L'emendamento precisa che, pendente la procedura di sequestro e di confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, gli immobili, sono esenti da imposte, tasse e tributi. Ma se la confisca è revocata, intervengono l'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
In sostanza l'esenzione è messa in stand by e non se ne può avvantaggiare chi si vede restituito il bene.
SANATORIA EDILIZIA
Se corrisponde a un interesse di natura generale, l'agenzia che si occupa dei beni sequestrati e confiscati potra richiedere i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. L'emendamento stabilisce che la sanatoria debba essere senza oneri. Anche in questo caso l'esonero non è per sempre. Nel caso di vendita di beni immobili condonati, infatti, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.
AGENZIA
Entrano i tecnici nell'agenzia che gestisce i beni sequestrati e confiscati.
Cambia la composizione del consiglio direttivo in cui sono chiamati, oltre a un prefetto e a un magistrato, anche due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal ministro dell'interno e dal ministro dell'economia e delle finanze.
Sulla stessa scia si prevede che per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia possa conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. Una sorta di outsourcing per una gestione manageriale delle alienazioni. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata saranno disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
Peraltro, in pieno clima da spending review, si stabilisce che per la partecipazione alle sedute degli organi dell'agenzia non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
MISURE DI PREVENZIONE
Occhi puntati sui beni confiscati all'esito di un procedimento di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del codice antimafia.
L'emendamento del governo al disegno di legge di stabilità prevede che non potranno essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.
I creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti con le modalità concorsuali di nuova introduzione. Questo vale anche per i creditori che prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene.
Il decreto descrive la procedura, che parte con una richiesta di ammissione al passivo, cui segue la effettiva liquidazione dei beni e la destinazione del ricavato.
Per la vendita l'emendamento al ddl prevede che vengano individuati beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi. I beni residui, analogamente a quanto previsto per i beni sequestrati, potranno essere destinati a pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali.