Tares. Per il nuovo tributo sui rifiuti si torna all'antico. Dovrà infatti essere gestito applicando i criteri per la determinazione della tariffa contenuti del decreto «Ronchi» (dpr 158/1999). Questo decreto attuativo dovrà essere applicato a regime, perché non è più prevista l'emanazione di un nuovo regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte. Considerato poi che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, all'Agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso. Tenuto conto delle difficoltà di utilizzare la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). Tuttavia, all'80% della superficie catastale gli enti potranno fare ricorso in sede di accertamento.
Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Spetterà alle amministrazioni locali comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza. Per integrare la banca dati catastale e acquisire le informazioni necessarie, i contribuenti nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria dovranno indicare obbligatoriamente: dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente.
Per la Tares sono state introdotte delle modifiche anche sul fronte della riscossione. Fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo o della tariffa potrà essere affidato ai soggetti che gestiscono lo smaltimento rifiuti e l'accertamento e riscossione di Tarsu, Tia1 e Tia2. Tributo e maggiorazione potranno essere pagati con l'F24 o con bollettino di conto corrente postale. Le somme, però, vanno versate direttamente al comune, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per il 2013, fino alla determinazione delle nuove tariffe le somme dovute vanno pagate in acconto, commisurato all'importo versato nel 2012. Per le nuove occupazioni effettuate a partire dal 2013, invece, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate nell'anno precedente. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe. Anche la maggiorazione va pagata nella misura standard, fissata in 0,30 euro al metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime 3 rate. Con l'ultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il comune dovesse decidere di aumentarla fino a 0,40 euro. Dal 2014, sarà possibile pagare in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Imu. Dunque, cade la riserva della quota statale del 50% sull'Imu, ma viene imposta la riserva di una quota del tributo dovuto per i fabbricati di categoria D ad aliquota standard (7,6 per mille). Tuttavia, per questi immobili ai comuni viene lasciata la facoltà di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali. Si tratta dei fabbricati destinati a attività industriali o commerciali. In particolare, opifici, alberghi, pensioni e residences, istituti di credito, cambio e assicurazione e via dicendo.
Proroga bilanci. Infine, come ogni anno, arriva puntuale la proroga dei bilanci di previsione. La nuova scadenza è differita al 30 giugno 2013. Questo nuovo termine trascina con sé anche quello per l'approvazione di regolamenti, aliquote, detrazioni e tariffe.
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