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la procedura di fallimento diventa telematica

del 14/12/2012
di: di Antonio Ciccia
la procedura di fallimento diventa telematica
Fallimenti telematici. La posta elettronica certificata irrompe nelle procedure concorsuali e la giustizia fallimentare diventa digitale. Questo il programma dell'articolo 17 del dl sulla crescita, convertito il 13 dicembre 2012 dalle camere, che interviene con modifiche puntuali sulla legge 267/1942 e sul dlgs 270/1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese). Vediamo come.

FALLIMENTO

All'inizio del procedimento di fallimento la legge prevede che il tribunale convochi il debitore e i creditori con decreto: ricorso e il decreto dovranno essere notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Tra l'altro l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso del creditore. Inoltre le comunicazioni poste a carico del curatore del fallimento sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai destinatari e lo stesso curatore ha l'obbligo di conservare i messaggi di posta elettronica durante tutta la durata del procedimento e per il periodo di due anni dalla chiusura dello stesso. Si usa la pec anche per trasmettere la relazione periodica del curatore.

INSINUAZIONE

AL PASSIVO

La domanda di ammissione al passivo di un credito (articolo 93 della legge fallimentare) è inviata all'indirizzo Pec del curatore fallimentare. Nella domanda di ammissione al passivo, inoltre, il creditore deve indicare l'indirizzo Pec.

Il progetto di stato passivo depositato dal curatore dovrà essere inviato all'indirizzo Pec indicato nelle medesime domande ai creditori, i quali, sempre con Pec, possono inviare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Quanto alla comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, la novella sopprime ogni riferimento al deposito in cancelleria privilegiando la Pec quale strumento di comunicazione.

Anche per le domande tardive di insinuazione al passivo (articolo 101 della legge fallimentare) si deve usare la posta elettronica certificata.

Un'altra modifica (all'articolo 110,secondo comma, della legge fallimentare) prevede che il giudice disponga la comunicazione a mezzo Pec a tutti i creditori del progetto di ripartizione delle somme disponibili.

RENDICONTO

DEL CURATORE

Cambia anche il rendiconto del curatore: il giudice deposita il conto presentato dal curatore e fissa l'udienza che, secondo la modifica, non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Inoltre, il decreto legge sopprime la disposizione secondo la quale fino alla data dell'udienza ogni interessato può presentare osservazioni e contestazioni. Osservazioni e contestazioni potranno essere presentate fino a cinque giorni prima dell'udienza usando la Pec. Inoltre, le comunicazioni del curatore ai creditori ammessi al passivo circa l'avvenuto deposito e fissazione dell'udienza è effettuata, sempre mediante Pec. La modifica specifica infine che al fallito, se non sia possibile procedere con i mezzi telematici, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

CONCORDATO

Altre modifiche riguardano l'esame della proposta di concordato e il giudizio di omologazione dello stesso. In particolare il ricorso proposto da un terzo deve contenere l'indicazione dell'indirizzo Pec. Inoltre, sempre tramite Pec sono effettuate le comunicazioni del curatore ai creditori in ordine alla proposta di concordato.

Quanto al giudizio di omologazione, è previsto l'uso della Pec per la comunicazione del curatore al proponente e ai creditori dissenzienti dell'avvenuta approvazione della proposta di concordato. In caso di impossibilità della comunicazione al fallito tramite i mezzi telematici, si procede con lettera raccomandata.

ESDEBITAZIONE

Anche nel procedimento di esdebitazione i relativi ricorso e decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo Pec.

Nella procedura di concordato preventivo, gli obblighi di comunicazione del commissario giudiziale saranno effettuati tramite Pec e, in ogni altro caso, tramite raccomandata o telefax.

L'inventario e la relazione del commissario giudiziale dovranno essere depositate in cancelleria entro dieci giorni (e non più tre) prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la relazione deve essere comunicata tramite Pec.

Ancora, il commissario giudiziale è tenuto a dare comunicazione via Pec ai creditori circa l'apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato.

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA

Modifiche nel senso della introduzione della Pec riguardano la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Per quest'ultima procedura si prevede che il commissario giudiziale invii tramite Pec, ai creditori, le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza riguardanti l'accertamento del passivo, oltre al proprio indirizzo Pec ai fini dell'invio delle domande da parte dei creditori.

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