Questa l'apertura prevista da uno degli emendamenti dei relatori alla «Legge di stabilità», che modificano la disciplina dell'impresa sociale, di cui al dlgs n. 155/2006.
Si ricorda che possono acquisire la qualifica d'impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, ai sensi dell'art. 1, del dlgs n. 155/2006 citato.
La legge istitutiva, nel disciplinarne forma, contenuti e obiettivi, ha anche disposto (art. 3, dlgs n. 155/2006) che gli utili o gli avanzi di gestione devono essere destinati all'esercizio dell'attività prescritta statutariamente e che, a tale fine, resta vietata la distribuzione, anche nella forma indiretta.
Con gli emendamenti in commento si tende a ridefinire tale statuizione, con esclusione dalla novità per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le cooperative sociali, rendendo possibile l'attribuzione degli utili realizzati a favore delle imprese private con finalità lucrative e delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, art. 2, dlgs n. 165/2001, nel limite del 50%.
Si ricorda che le imprese sociali possono essere partecipate da soggetti lucrativi o da enti pubblici come precedentemente identificati, purché gli stessi non esercitino il controllo o la direzione e il coordinamento della partecipata; di fatto, la partecipazione è ammessa ma in percentuale tale da non far realizzare una soggezione all'ente di natura commerciale.
Di conseguenza, viene anche proposta l'abrogazione della lett. b), dell'art. 5, dlgs n. 155/2006 che prescrive l'esplicitazione di una finalità lucrativa indicata nell'atto pubblico di costituzione del soggetto giuridico.
Con riferimento alle operazioni di natura straordinaria, l'art. 13 del medesimo decreto istitutivo dell'impresa sociale prescrive, allo stato attuale, che la trasformazione, la fusione e la scissione preservino l'assenza di lucro, mentre l'emendamento proposto sostituisce l'intero comma, non fa più riferimento a tutte queste operazioni, ma impone l'obbligo di perseguire le finalità di interesse generale (assistenza sociale, sanitaria, educazione, tutela dell'ambiente e quant'altro) solo per il cessionario, in caso di cessione di azienda e limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Tale modifica risulta logica poiché l'esecuzione di tali operazioni straordinarie è finalizzata esclusivamente a modificare il proprio status passando, nella maggior parte dei casi, da un'impresa non lucrativa a un ente con scopo di lucro, attraverso mutamenti eterogenei.
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