Così il fisco aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte disconoscendo queste spese nell'anno in cui erano state dichiarate. Lui ha impugnato l'accertamento ma senza successo di fronte a Ctp e Ctr di Bologna. Ora la Cassazione ha reso definitivo il verdetto di merito.
In particolare il Collegio di legittimità non mette apertamente in discussione il principio per cui la regola generale di determinazione del reddito professionale, sia per i componenti negativi che per quelli positivi, è costituita dal principio di cassa, tanto potendosi evincere dalle norme contenute nel Tuir.
Infatti, la motivazione della sentenza della Ctr si colloca su un versante diverso appunto correlato alla circostanza che «il professionista non può, a suo piacimento, imputare a titolo di costi dell'attività professionale oneri che appaiono incoerenti rispetto allo strumento negoziale utilizzato per avere a disposizione un bene strumentale all'esercizio professionale ed ipotetici rispetto all'esercizio dell'attività che andrà a svolgersi in futuro».
Uno dei chiarimenti più importanti che fornisce la sentenza è quello per cui, al di là del tenore delle norme che riconoscono al professionista la possibilità di imputare i costi secondo il criterio di cassa e quindi di dedurli, il fisco può sempre valutare, in presenza di operazioni stravaganti e antieconomiche, la «congruità» dei costi rispetto al volume d'affari prodotto dal contribuente.
In queste rilevanti e interessanti motivazioni l'attività dei professionisti e in particolare quella dell'avvocato viene paragonata a quella d'impresa, mutuando dalla giurisprudenza della Corte di giustizia alcuni concetti sulla concorrenza. Ciò ha permesso al Collegio di legittimità di estendere ai professionisti alcuni paletti sulla deducibilità dei costi sanciti nel nostro ordinamento per le imprese. Anche la procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato all'avvocato di negare il beneficio fiscale.
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