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Misure immediate per correggere lo stress da lavoro

del 11/12/2012
di: di Daniele Cirioli
Misure immediate per correggere lo stress da lavoro
Lo stress non concede bis. Appena riscontrate le criticità legate allo stress lavoro-correlato, infatti, il datore di lavoro deve subito adottare le dovute misure di correzione allo scopo di eliminare o ridurre al minimo il rischio per i lavoratori. Eventuali approfondimenti non sono esclusi, ma non devono ritardare l'adozione delle misure di correzione. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 5/2012 a proposito della procedura di valutazione del rischio stress lavoro-correlato approvata dalla commissione consultiva permanente il 17 novembre 2010.

Stress e valutazione rischi. I chiarimenti sono arrivati in risposta all'istanza dell'ordine degli psicologi; riguarda, come detto, la procedura di valutazione del rischio stress approvata dalla commissione consultiva. Tale procedura è progettata in due fasi: una valutazione preliminare e una valutazione approfondita, con la seconda da attivare qualora dalla prima risultino criticità. L'ordine degli psicologi ha chiesto di sapere, qualora dalla valutazione preliminare emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo senza però che sia possibile determinare con ragionevole certezza le misure adeguate, se sia possibile che un datore di lavoro ritardi di intraprendere gli interventi correttivi per effettuare ulteriori indagini, adoperando gli strumenti propri della fase successiva della «valutazione approfondita».

I chiarimenti. Il ministero risponde negativamente. La procedura prevista dalla commissione, spiega l'interpello, «richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa». Dunque, «l'obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione cosiddetta “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione». Peraltro, aggiunge il ministero, qualora il datore di lavoro decida in tal senso potrà, sulla base di una sua libera scelta, utilizzare anche nella fase «preliminare» della valutazione del rischio gli strumenti usualmente riservati alla valutazione approfondita (come, per esempio, un questionario), al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Tale approfondimento, in ogni caso, non potrà mai essere svincolato dall'adozione di misure di correzione, ma dovrà «accompagnarla»; in tal caso, il datore di lavoro avrà cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al documento di valutazione dei rischi) tempi e modi dell'applicazione degli ulteriori strumenti, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione.

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