Per i giudici di piazza Cavour, qualora l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale e abbia consegnato l'accertamento tributario nella sede effettiva a persona qualificatasi «addetta» alla ricezione, «le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale».
L'articolo 60 del dpr 600/1973 prevede che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso, l'elezione deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. Alle società, invece, gli atti impositivi devono essere notificati presso la sede legale o effettiva.
Nel caso in cui venga proposta querela di falso sulle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario in ordine alle modalità di notifica degli accertamenti emanati dal fisco, il processo tributario deve essere sospeso. E la parola passa al giudice ordinario. Del resto, l'articolo 39 del decreto legislativo 546/1992 dispone la sospensione quando viene presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. La sospensione è disposta dal presidente della sezione con decreto oppure dalla commissione con ordinanza, a seconda del momento in cui l'evento suscettibile di determinarla viene rilevato.
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