L'una tantum. Introdotta dalla legge n. 296/2006, è una prestazione di natura economica resa operativa per effetto del dm 2 luglio 2007, come successivamente modificato dal dm 19 novembre 2008. La prestazione consiste nel riconoscimento di un'indennità una tantum ai nuclei familiari che risultino superstiti di vittime del lavoro, vale a dire coniuge e figli in primo luogo e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. L'indennità è erogata entro 30 giorni dall'accertamento sommario, condizione procedurale svolta congiuntamente da ministero del lavoro e Inail. La domanda per ottenere la prestazione va presentata entro 40 giorni dalla data del decesso.
I valori per il 2012. Con il provvedimento del 10 ottobre, il ministero del lavoro ha approvato i valori delle prestazioni da erogare per gli eventi (gravi infortuni sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quest'anno. L'aggiornamento prevede un incremento degli importi, a fronte di uno stanziamento di risorse pari a 12.761.998 euro. Le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici, invece, non vengono modificati. I nuovi importi dell'indennità, come per il passato, sono ripartiti in quattro misure:
