
Come detto, per i pagamenti effettuati con il modello F23, l'Agenzia delle entrate ha predisposto i nuovi codici tributo (anche in questo caso, sarà possibile utilizzare, fino al 31 dicembre 2012, gli attuali codici tributo). Per i pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, in attesa dell'istituzione del nuovo numero di conto corrente postale specifico per il processo tributario, restano invece validi i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla Tesoreria dello stato di Viterbo. La risoluzione n. 104/E di ieri dell'Agenzia istituisce i seguenti codici: 171T - Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario; 172T - Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – interessi; 173T - Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento; 174T - Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – sanzione. Inoltre, con la risoluzione n. 105/E sempre di ieri, debuttano i codici tributo, operativi anche questi dal 12 dicembre 2012, con i quali i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati possono riversare, mediante il modello F24, le somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, in caso di mancato addebito sul proprio conto corrente: 171T - Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi; 171S - Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi.