
Sono questi i principi fissati dalla risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012 con la quale la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è intervenuta per fornire alcune precisazioni utili per i soggetti interessati dal dm 19 novembre 2012, n. 200, che è stato emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
La prima precisazione attiene agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai quali non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.
Ciò comporta che anche ai fini Imu non può pretendersi che la loro costituzione avvenga per atto pubblico e che possiedano in ogni caso lo statuto - come lascia intendere l'art. 3 del dm n. 200 del 2012 che prescrive l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali – né tantomeno che, come dispone l'art. 7 dello stesso decreto che debbano predisporre o adeguare lo statuto dell'ente non commerciale a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento entro il 31 dicembre 2012.
Quello che si può legittimamente richiedere a tali enti è di predisporre una scrittura privata registrata, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.
In effetti, con si legge nella risoluzione, tale documento può ben identificarsi in uno degli atti che in base all'art. 7, comma 2, del regolamento n. 200 del 2012, gli enti non commerciali devono tenere a disposizione dei comuni ai fini dell'attività di accertamento e di controllo.
Il secondo aspetto sul quale si è soffermata la risoluzione riguarda la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali. Detta decorrenza va individuata nell'anno 2012, in quanto l'anno 2013 a cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012 attiene esclusivamente all'applicazione dell'esenzione in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione Imu.
In effetti, il comma 1 dell'art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012, ha modificato l'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 inserendo la specificazione che lo svolgimento delle attività previste dalla norma deve avvenire “con modalità non commerciali” con effetto a decorrere dal mese di gennaio 2012 . Da ciò consegue che per l'anno di imposta 2012 i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali, valgono pienamente anche se sono stati approvati in un momento successivo con il regolamento n. 200 del 2012.
Questo comporta che solo in sede di saldo dell'Imu da versare entro il 17 dicembre 2012 se ne possa tenere conto e regolare così l'eventuale imposta dovuta.
Dal 2013, invece, l'Imu dovrà essere versata tenendo conto sia dei suddetti requisiti e sia in ragione del rapporto proporzionale per calcolare l'imposta dovuta.