Consulenza o Preventivo Gratuito

La riserva dello Iap

del 19/02/2010
di: di Marilisa Bombi
La riserva dello Iap
Le attività connesse, in agricoltura, sono soltanto quelle svolte dall'imprenditore agricolo e non da altri soggetti. Quindi, per un soggetto terzo, non è possibile realizzare, in zona tipizzata E2 dal Prg, uno stabilimento destinato alla produzione di combustibile vegetale, anche se la norma di piano comprende tra le destinazioni d'uso ammesse, sia la costruzione di complessi produttivi agricoli, sia la costruzione di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia. All'attenzione del Consiglio di stato, è stata posta la concessione edilizia per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di nocciolino di sansa, derivante dalla lavorazione delle olive, da utilizzare quale combustibile e annullata, in primo grado, per questioni connesse alla partecipazione procedimentale. La problematica che lo stesso Giudice di appello, nella decisione n. 885 del 16 febbraio scorso, ha ritenuto particolarmente complessa, è legata alla corretta interpretazione dell'art. 2135 del codice civile, modificato nel 2001 con il dlgs 228. In base alla nuova definizione di imprenditore, sono oggi «attività connesse all'agricoltura» le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità, come definite dalla legge. Ebbene, afferma la sentenza, «quella di attività connesse, prevista nella disposizione, non costituisce una ulteriore definizione che si aggiunge alle fondamentali, ma sta proprio ad indicare che esse non possono essere esercitate da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo che esercita una o più delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali». Infatti, sottolinea il Collegio, il nuovo secondo comma dell'art. 2135 novellato, inizia proprio affermando che le attività subito dopo elencate si intendono sempre «connesse» quando sono svolte dall'imprenditore agricolo che esercita le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. Per tale motivo, conclude la sentenza, un impianto industriale destinato alla produzione di combustibile può essere considerato strettamente connesso con la trasformazione di prodotti agricoli soltanto nell'ipotesi in cui l'aspetto industriale di trasformazione sia, per un verso, connesso alla chiusura del ciclo produttivo agricolo e, per altro verso, non sia prevalente, per modalità di approvvigionamento o di trasformazione, rispetto all'attività agricola in quanto tale.

vota