
Il pagamento del saldo va fatto entro il 17 dicembre, poiché il 16 cade di domenica. La novità è rappresentata dal fatto che, a differenza dell'acconto, per il saldo dell'imposta sono previste due diverse modalità, in quanto è possibile pagare con l'F24 o con bollettino di conto corrente postale.
Sono tenuti all'adempimento i titolari di immobili, anche se adibiti ad abitazione principale. A differenza dell'Ici, sono obbligati al versamento del tributo non solo i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, ma anche i proprietari di terreni incolti. Il pagamento della prima rata è stato effettuato in misura pari al 50% dell'importo, ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di legge. La seconda rata, invece, deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Mentre, per l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è stata prevista la facoltà di versare in tre rate: la prima (18 giugno) e la seconda (17 settembre) in misura pari a un terzo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione. Anche in questo caso il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno deve essere versato entro il 17 dicembre, con conguaglio su quanto già versato in una o due rate.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, è stata fissata un'aliquota base ridotta del 4 per mille (che i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali) e una detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio che risiede anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile, fino a un massimo di 400 euro. Per i fabbricati rurali strumentali, dal 2012 soggetti a imposizione, l'aliquota è del 2 per mille, che può essere ridotta all'1 per mille. Mentre l'aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è fissata nella misura del 7,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare o diminuire di 3 punti percentuali.