Consulenza o Preventivo Gratuito

Conto corrente Imu, arriva il bollettino postale

del 28/11/2012
di: di Sergio Trovato
Conto corrente Imu, arriva il bollettino postale
Approvato il modello di conto corrente postale che può essere utilizzato a partire dal 1° dicembre 2012 per il versamento a saldo dell'Imu. I bollettini sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali. Ogni comune può richiedere a Poste italiane la loro integrazione prestampando l'importo del tributo dovuto negli appositi spazi e aggiungendo anche i dati identificativi del contribuente. Il bollettino di conto corrente è stato approvato con decreto del ministero dell'economia e della finanze del 23 novembre 2012, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel decreto ministeriale sono stabilite le caratteristiche che deve avere il modello e le indicazioni che deve contenere. In primo luogo, deve riportare obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615. Questo numero è valido per tutti i comuni del territorio nazionale e il bollettino è, come prevede l'articolo 2 del decreto, obbligatoriamente intestato a «Pagamento Imu», sia per la quota comunale che per quella statale. È escluso che possano essere effettuati sul conto versamenti tramite bonifico. Il contribuente può invece pagare l'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste italiane. In questo caso verrà confermata l'operazione telematicamente. Inoltre, riceverà l'immagine virtuale del bollettino o una comunicazione che contiene tutti i dati dell'operazione, che costituiscono prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito. La società Poste è poi tenuta a riversare le somme incassate sulla contabilità speciale 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione» aperta presso la Banca d'Italia, e a trasmettere alla «Struttura di gestione» i dati contenuti nei bollettini. In particolare, devono essere comunicati: il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento, il codice catastale del comune dove sono ubicati gli immobili, specificando le relative tipologie, e gli importi pagati. Successivamente le somme verranno accreditate ai comuni .

Il pagamento del saldo va fatto entro il 17 dicembre, poiché il 16 cade di domenica. La novità è rappresentata dal fatto che, a differenza dell'acconto, per il saldo dell'imposta sono previste due diverse modalità, in quanto è possibile pagare con l'F24 o con bollettino di conto corrente postale.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di immobili, anche se adibiti ad abitazione principale. A differenza dell'Ici, sono obbligati al versamento del tributo non solo i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, ma anche i proprietari di terreni incolti. Il pagamento della prima rata è stato effettuato in misura pari al 50% dell'importo, ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di legge. La seconda rata, invece, deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Mentre, per l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è stata prevista la facoltà di versare in tre rate: la prima (18 giugno) e la seconda (17 settembre) in misura pari a un terzo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione. Anche in questo caso il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno deve essere versato entro il 17 dicembre, con conguaglio su quanto già versato in una o due rate.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, è stata fissata un'aliquota base ridotta del 4 per mille (che i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali) e una detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio che risiede anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile, fino a un massimo di 400 euro. Per i fabbricati rurali strumentali, dal 2012 soggetti a imposizione, l'aliquota è del 2 per mille, che può essere ridotta all'1 per mille. Mentre l'aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è fissata nella misura del 7,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare o diminuire di 3 punti percentuali.

vota