
Adozione del regime di cassa. I soggetti passivi che intendono optare per l'adozione del criterio di cassa ai fini della liquidazione periodica dell'Iva (consentita, allo stato dell'arte, ai contribuenti con volume d'affari annuo fino a 2 milioni di euro, salvo riduzione della soglia a 500 mila euro nella poco probabile ipotesi di esito negativo della consultazione del comitato Iva dell'Ue, avviata ai sensi dell'art. 167-bis, secondo comma, della direttiva 2006/112/Ce), devono tenere presente che l'opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere, eccettuate quelle espressamente escluse dal regime di contabilità di cassa.
Una volta esercitata l'opzione (attraverso il comportamento concludente), sia l'imposta sulle operazioni attive che quella detraibile sugli acquisti dovranno essere contabilizzate con il criterio di cassa. Più precisamente:
- l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, ma non oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali, nel qual caso il differimento opera senza limiti temporali);
- l'imposta relativa agli acquisti effettuati può essere detratta dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori e comunque decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.
Operazioni escluse. Dal punto di vista delle operazioni attive, il regime di cassa non è applicabile alle seguenti operazioni, elencate nell'art. 2 del dm 11 ottobre 2012:
a) operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta (confermando quanto osservato da ItaliaOggi il 17 ottobre scorso in merito al riferimento del decreto ai regimi speciali di «determinazione» anziché a quelli di «applicazione», come invece si legge nell'art. 32-bis del dl 83/2012 e nell'art. 7 del dl 185/2008, la circolare chiarisce che la preclusione vale anche per i regimi speciali agricoli);
b) operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che non agiscono in veste di soggetti passivi Iva;
c) operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile;
d) operazioni ad esigibilità differita di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, dpr 633/72 (forniture ad enti pubblici ecc.), per le quali rimane ferma la disciplina prevista da tale disposizione.
All'elencazione la circolare dell'Agenzia aggiunge le operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ecc.).
Per quanto riguarda le operazioni passive, l'art. 3 del decreto precisa che sono esclusi dal regime di cassa:
- gli acquisti di beni e servizi soggetti all'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile;
- gli acquisti intracomunitari di beni (gli acquisti di servizi devono ritenersi compresi nella categoria precedente);
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Per le suddette operazioni passive, quindi, il contribuente che si avvale del regime di cassa detrae l'Iva secondo le regole generali, in considerazione dell'auto-applicazione dell'imposta.
Contribuenti con operazioni «promiscue». La circolare dell'Agenzia richiama l'attenzione sul fatto che l'adozione del regime di cassa, non riguardando le singole operazioni ma l'intera attività del contribuente, comporta il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo ai fornitori relativamente a tutti gli acquisti (eccettuate le operazioni passive sopra elencate), anche in presenza di operazioni attive escluse dal regime di cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, dpr 633/72. Pertanto, come si diceva, il contribuente che lavora sia con imprese sia con privati (ad esempio, un artigiano edile), nel caso in cui opti per il regime di cassa, deve mettere in conto il rinvio della detrazione dell'Iva in relazione a tutti gli acquisti, compresi quelli riferibili alle operazioni attive effettuate con privati alle quali non il regime di cassa non è applicabile. Ciò si potrà evitare, secondo la circolare, contabilizzando distintamente le operazioni (sia attive sia passive) dei due settori dell'attività. Soluzione necessaria, ma non sempre agevole, che pone comunque l'interrogativo sulla disciplina da applicare ai costi «promiscui».