Quadro RW presentato entro 90 giorni dalla scadenza del modello Unico. Sino ad oggi, era assolutamente inconferente la posizione dell'amministrazione finanziaria che aveva affermato (seppure sulla scorta di un dato normativo rigido) che la mancata presentazione del quadro RW sanata anche il giorno successivo alla scadenza del termine del modello Unico comportava l'applicazione di una sanzione del 10% rispetto a quanto non evidenziato nella sezione II fatta salva la possibilità di applicare il ravvedimento operoso. La soluzione delineata era palesemente fuori linea rispetto ad un dettato generale delle norme sulle sanzioni che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione sanata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, prevede l'applicazione di una sanzione di soli 258 euro peraltro riducibile con il ravvedimento. In altri termini, la mancata presentazione di un quadro (peraltro non reddituale) del modello era punita con una sanzione decisamente più elevata rispetto alla mancata presentazione dell'intera dichiarazione. La norma in corso di approvazione recepisce tale modifica riassestando il sistema su un principio decisamente uniforme e, nel contempo, consente di applicare il nuovo principio, in caso di entrata in vigore del decreto legge in tempi rapidi già con riferimento alle violazioni relative al modello Unico 2012.
La riduzione delle sanzioni. Vengono modulate le sanzioni in relazione alla omessa od incompleta compilazione della sezione II del quadro RW. Nella sostanza, chi non evidenzia i propri investimenti di natura finanziaria o patrimoniale detenuti all'estero e che non transitano attraverso intermediari residenti in Italia, sconta una sanzione minima del 3% rispetto all'attuale 10% con un raddoppio della sanzione se gli investimenti sono detenuti in stati o territori black list. Le sanzioni massime saranno del 15 ovvero del 30% sempre a seconda del fatto che gli investimenti siano detenuti in stati white o black list. Anche in relazione alla misura massima della sanzione va tenuto in considerazione come la stessa sia oggi del 50% e, dunque, con l'approvazione della nuova disposizione di legge si assisterà ad una modulazione delle sanzioni decisamente più in linea con i principi generali. Fermo restando che, in relazione agli investimenti detenuti in black list e non evidenziati nel quadro RW parrebbero comunque continuare ad operare le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che disciplinano, nel caso di specie, il raddoppio del termine ai fini della irrogabilità della sanzione medesima. Correlato a questo argomento vi è da segnalare come lo schema di decreto legge prevede, di fatto, la completa scomparsa della sezione III del quadro RW afferente, come noto, alla evidenziazione delle movimentazioni Italia-estero, estero-Italia ed estero su estero.
L'applicazione delle nuove regole. Da un prima lettura delle disposizioni che dovrebbero essere approvate a breve (che, peraltro, non appaiono riportare il limite oggi previsto di 10 mila euro ai fini della evidenziazione), una prima riflessione possibile riguarda l'applicabilità delle stesse sulle situazioni che si sono già verificate anche in termini di contestazione già avvenuta da parte dell'amministrazione finanziaria. Trattando di sanzioni, appare evidente come debba trovare applicazione il principio del favor rei nel senso che anche alle violazioni pregresse si applicano le nuove sanzioni. Tale principio esplica efficacia anche in relazione al contenzioso pendente nell'ambito del quale appare del tutto legittimo richiedere l'applicazione delle nuove misure. Questo potrebbe comportare la necessità di procedere a una completa rideterminazione della misura delle sanzioni applicando nel contempo i principi legati alla riduzione delle sanzioni sugli investimenti non dichiarati, alla scomparsa degli obblighi legati alla sezione nonché alla applicazione del principio del cumulo giuridico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del dlgs. n. 472 del 1997.