
Valutazione rischi e procedure. I chiarimenti sono stati sollecitati dalla Cna che ha chiesto al ministero di pronunciarsi in merito alla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano redigere il documento di valutazione rischi (Dvr) secondo l'ordinaria procedura, quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, in tal caso quindi omettendo di utilizzare la procedura standardizzata prevista appositamente per quel tipo di imprese.
I chiarimenti. Il ministero richiama, prima di tutto, la disciplina normativa sulla valutazione rischi. In merito alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ricorda che il Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) prevede una corsia semplificata consistente in questa procedura standardizzata che deve essere approvata per decreto. Con l'occasione, il ministero anticipa che il decreto è ormai in via di pubblicazione in G.U., avendo ricevuto il parere favorevole dalla conferenza stato regioni il 25 ottobre. Il provvedimento reca le linee guida per la valutazione rischi e il relativo modello, ed è utilizzabile dalle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ossia da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi, possibilità, aggiunge il ministero, che è stata limitata tuttavia fino «ai tre mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale relativo alle «procedure standardizzate» di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012».
In secondo luogo, il ministero precisa che la previsione della procedura standardizzata è diretta a fornire alle imprese di limitate dimensioni (appunto quelle fino a 10 lavoratori) uno strumento che permetta loro di redigere il proprio Dvr in maniera coerente con quanto previsto dal Tu sicurezza. Il che significa, quindi, che il suo utilizzo mette al riparo da possibili contestazioni almeno da parte ispettiva. Tuttavia, aggiunge il ministero, la scelta della modalità di redazione del Dvr è rimessa al datore di lavoro, che deve provvedervi seguendo prestabiliti criteri (semplicità, comprensibilità e brevità) e osservando prefissati principi (per esempio valutazione di tutti i rischi), e a lui solo spetta l'onere di dimostrare, elaborando il Dvr, di avervi ottemperato senza eccezioni. In conclusione, il ministero spiega che il datore di lavoro di azienda fino a 10 lavoratori disporrà, a breve, della procedura standardizzata quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del Dvr senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare, qualora dovesse predisporre il Dvr con procedure diverse (da quelle standardizzate), di aver rispettato integralmente le disposizioni del Tu sicurezza.
Infine, il ministero precisa che, qualora un'azienda con meno di 10 lavoratori abbia già un proprio Dvr (in quanto non si sia avvalsa della facoltà di autocertificazione della valutazione rischi), tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le informazioni della procedura standardizzata, una volta che sarà approvata con decreto.