E così, si legge nel nuovo decreto, le attività assistenziali e sanitarie erogate da strutture convenzionate si considereranno effettuate con modalità non commerciali quando sono svolte in modo gratuito, «salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale».
Per le strutture non convenzionate con stato, regioni ed enti locali, l'esenzione Imu scatterà solo se l'attività è svolta a titolo gratuito o dietro pagamento di un importo simbolico che in ogni caso non potrà superare la metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto, si legge nel regolamento, «dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio». Le attività didattiche delle scuole paritarie saranno considerate non commerciali quando (oltre ad assicurare l'accoglienza degli alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva al personale e l'adeguamento delle strutture agli standard previsti) sono svolte a titolo gratuito o dietro pagamento di una cifra simbolica tale «da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio», tenuto conto, anche in questo caso, «dell'assenza di relazione con lo stesso». Stesso discorso per gli alberghi e le foresterie. Potranno godere dell'agevolazione Imu se la tariffa richiesta è gratuita, simbolica o comunque non superiore alla metà dei prezzi medi di mercato praticati per la stessa attività in un determinato ambito territoriale. Alla stessa regola non sfuggono anche le attività culturali, ricreative e sportive. Saranno considerate non commerciali solo alle condizioni di cui sopra.
