
Sono le stesse caratteristiche di speditezza del procedimento incidentale cautelare che impongono al tribunale del riesame di pronunciarsi sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex articolo 297, comma 3, cpp soltanto solo quando elementi incontrovertibili che emergono dall'ordinanza impugnata consentano di ritenere sussistenti i presupposti indicati. Diversamente bisogna escludere che il Riesame possa arrivare a una pronuncia perché manca dei necessari poteri istruttori: una decisione favorevole all'indagato, infatti, potrebbe basarsi sulla sola prospettazione difensiva non sufficientemente verificata nel più ampio contraddittorio e con la completezza degli elementi di fatto e documentali utili per la decisione; una sentenza sfavorevole all'indagato, invece, potrebbe essere suggerita da una superficiale e non completa disamina di tutti i dati rilevanti (e la circostanza non sarebbe rimediabile in sede di legittimità, in considerazione dei limiti del sindacato della Suprema corte, con le negative conseguenze correlate al prodursi del cosiddetto «giudicato cautelare»). Il tribunale del Riesame, insomma, può pronunciarsi unicamente laddove dispone in modo completo degli elementi utili e necessari per la decisione: soltanto così è possibile dare spazio ai principi di economia processuale e di rapida definizione del giudizio in vista della più ampia tutela del bene primario della libertà personale.