
La Consulta ha ritenuto in contrasto con la Costituzione la norma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità previste dall'articolo 60, lettera e) del dpr 600/1973. Ha quindi ritenuto fondata la questione posta dal giudice rimettente che la disciplina della notificazione a soggetto temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio o esercita l'attività è ingiustificatamente diversa, a seconda che oggetto della notificazione sia un atto di accertamento o una cartella. Mentre nel primo caso si applicano le modalità di notificazione previste dall'articolo 140; nel secondo, invece, solo quelle previste dall'articolo 26, che garantiscono al destinatario una minore conoscibilità dell'atto. Infatti, la notificazione a soggetto «relativamente» irreperibile comporta che, se si tratta di un accertamento, l'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Mentre per la cartella di pagamento è prevista solo l'affissione all'albo del comune. E l'avvenuto deposito nella casa comunale non viene affatto comunicato al destinatario. Questo procedimento, a giudizio della Corte, non assicura «l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente».
Pertanto, secondo il giudice delle leggi, «nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sono necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento». Invece, per la Consulta, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dall'articolo 60 deve essere imposta solo in presenza dello stesso presupposto richiesto per gli atti di accertamento, vale a dire se l'irreperibilità è assoluta per mancanza nel comune dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Del resto, è noto che solo i contribuenti irreperibili possono essere penalizzati dal fisco, che è legittimato a non informarli a mezzo raccomandata dell'avvenuta notifica di un atto di accertamento. Se il contribuente è irreperibile la notifica dell'accertamento tributario è ritualmente eseguita solo con l'affissione dell'avviso nell'albo comunale. La Corte di cassazione, con la sentenza 6102/2011, ha stabilito che non è necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come disposto dall'articolo 140. In base all'articolo 60 la notifica degli atti fiscali è valida con l'affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale e si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo. Quest'ultima norma dispone che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso l'elezione deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario.