
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, riscritto dalla novella, riprende la formulazione previgente nella parte in cui prevede che, in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato; ma non c'è più la limitazione di tale sospensione all'ipotesi di espressa previsione del regolamento condominiale.
Quanto ai debiti condominio esigibili da chi subentra nell'unità immobiliare (ad esempio perchè compra l'alloggio) la riforma ribadisce che chi subentra è obbligato solidalmente con chi ha ceduto al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (quindi al massimo un biennio); si aggiunge, però, che il cedente resta obbligato solidalmente con chi acquista fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo di trasferimento. Sempre in materia di oneri a carico dei singoli condomini va ricordato l'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (sostituito dalla legge di riforma) sulle multe applicabili dall'amministratore. Per le infrazioni al regolamento di condominio, dice l'articolo in questione, può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a euro 200 e, in caso di recidiva, fino a euro 800, aggiornando il valore del tutto inadeguato di euro 0,052.