
Le norme di riferimento
In base all'art. 10-bis del Tua, sono soggetti ad accisa in Italia i prodotti già assoggettati in altro stato membro, qualora siano acquistati da un privato stabilito nel territorio italiano e siano stati spediti o trasportati nel territorio stesso, direttamente o indirettamente, dal venditore o per suo conto. Si tratta delle cosiddette vendite a distanza, che frequentemente vengono concluse oramai per via elettronica (si pensi all'acquisto di prodotti alcolici via internet), sulle quali sono dovute le accise in Italia (con diritto, per il venditore, al rimborso delle accise assolte nel proprio stato). Su queste vendite, il debitore dell'accisa è, per conto del venditore, il rappresentante fiscale da questi designato, che deve avere sede nel territorio italiano e deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione finanziaria. Il rappresentante fiscale, prima della spedizione, deve fornire all'ufficio competente una garanzia per il pagamento dell'accisa; successivamente, deve provvedere al pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e deve tenere una contabilità di tutte le forniture.
La procedura di autorizzazione
Secondo il provvedimento, il soggetto che intende operare come rappresentante fiscale deve chiedere preventivamente l'autorizzazione all'ufficio delle dogane competente in ragione della propria sede. Nella richiesta occorre indicare i propri dati identificativi, il numero di partita Iva, la sede, i dati identificativi del venditore mandatario. L'autorizzazione non è necessaria, come si diceva, per gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo di cui alla legge n. 1612/1960, i quali dovranno solo dare comunicazione preventiva all'ufficio delle dogane. Al rappresentante fiscale è attribuito un codice ditta.
Adempimenti
Prima di ciascuna spedizione il rappresentante fiscale deve darne comunicazione all'ufficio che lo ha autorizzato, indicandovi, tra l'altro, la natura, qualità e quantità dei prodotti. Alla comunicazione occorre allegare la garanzia per l'ammontare dell'accisa dovuta, o la quietanza dell'avvenuto pagamento. La garanzia è svincolata dopo l'esibizione della prova del pagamento. Il rappresentante deve tenere un registro delle singole forniture, nel quale deve riportare i dati di ciascuna operazione, incluso il numero di riferimento della documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti e i documenti di pagamento. Egli deve provvedere al pagamento dell'accisa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto al destinatario, con una delle seguenti modalità:
- versamento diretto presso la tesoreria provinciale dello stato;
- presso gli uffici di Poste italiane, mediante versamento sul conto corrente postale della tesoreria;
- presso banche e poste, mediante il modello F24.
I documenti e le comunicazioni cartacee potranno essere presentati all'ufficio delle dogane a mano, mediante fax o attraverso la posta elettronica certificata.