
Secondo i giudici amministrativi l'istituto della diffida, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro quindici giorni dalla comunicazione, trova la sua ragion d'essere: «a) nella opportunità (ritenuta dal legislatore) della formulazione, da parte dell'amministrazione, di una valutazione in concreto in ordine alla situazione di incompatibilità; b) di conseguenza, nella concessione di un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità». E anche se la diffida non è prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 545/1992, che disciplina il procedimento di decadenza, un congruo termine per rimuovere l'accertata causa d'incompatibilità deve essere concesso sia agli impiegati che ai magistrati, in base alla normativa «che regola il pubblico impiego non contrattualizzato» (art. 63 del dpr n. 3/1957).
Con la pronuncia del Tar Puglia viene però ribadito che i professionisti non possono esercitare l'attività di giudice tributario. In effetti, anche con gli ultimi interventi normativi (dl 98/2011) sono state rafforzate le cause di incompatibilità. Non possono essere nominati giudici coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, prestano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci. L'impedimento si estende a chi svolge attività di consulenza, assistenza o rappresentanza, a qualsiasi titolo, di contribuenti, associazioni di contribuenti, società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.