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Parcelle pubbliche: pagamenti sprint ai professionisti

del 17/11/2012
di: di Francesco Cerisano
Parcelle pubbliche: pagamenti sprint ai professionisti
Pagamenti certi ai professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione. Dal 1° gennaio 2013 le parcelle dovranno essere onorate entro 30 giorni al massimo dal momento in cui la p.a. le riceve. Oltre questo termine inizieranno a decorrere gli interessi (senza necessità di un apposito atto di costituzione in mora) che passeranno dal 7 all'8%, oltre al tasso fissato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento. Solo in casi eccezionali i termini di pagamento potranno allungarsi a 60 giorni.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì (n.267 del 15 novembre) del dlgs n.192/2012 che recepisce la direttiva Ue contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, anche i professionisti, e non solo le imprese, potranno contare su una corsia preferenziale per incassare i loro onorari.

Il provvedimento riformula infatti il concetto di pubblica amministrazione, estendendo le novità a tutti i soggetti che rientrano nella disciplina del codice appalti (dlgs 163/2006).

E i diretti interessati, che spesso si trovano a dover fronteggiare situazioni di carenza di liquidità a causa dei ritardati pagamenti, festeggiano per l'arrivo di un provvedimento che «colma l'ennesima lacuna normativa che fino ad oggi ha penalizzato il lavoro dei professionisti». «Il decreto», ha commentato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, «va nella stessa direzione a cui Confprofessioni lavora da mesi richiedendo l'estensione ai professionisti del diritto di compensare i crediti con la p.a.». «Il ritardo nei pagamenti», ha osservato Stella, «è un grosso problema che coinvolge le pmi, ma soprattutto i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione e con le imprese».

Le regole

Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 31 ottobre scorso (si veda ItaliaOggi del 2/11/2012) stabilisce regole differenti a seconda che si tratti di transazioni tra imprese o tra la p.a. e un soggetto privato (impresa o professionista).

Nel primo caso il decreto consente comunque alle parti di concordare un termine di pagamento superiore a 30 giorni. E anche superiore a 60 giorni se l'estensione temporale è stata sottoscritta in forma espressa e non è gravemente iniqua per il creditore.

Nella seconda ipotesi, il termine di pagamento dovrà essere di regola non superiore a 30 giorni. Potrà arrivare fino a un massimo di 60 giorni se il debitore è un'impresa pubblica o un ente pubblico che fornisce servizi sanitari (Asl, ospedali). In questo caso, le parti potranno concordare, in forma espressa, di andare oltre i 30 giorni per il pagamento, se la dilazione è oggettivamente giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della stipula.

Ma la dead line per onorare gli impegni non potrà mai superare i 60 giorni. Decorsa inutilmente tale scadenza scatteranno gli interessi di mora (8% più il tasso Bce) a cui dovrà essere aggiunta una somma forfettaria di 40 euro da aggiungere all'importo dovuto al creditore a titolo di rimborso per le spese di recupero.

La decorrenza

Nonostante il termine per recepire la direttiva europea 2011/7/Ue sia fissato al 16 marzo 2013, la nuova disciplina si applicherà alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013. Quindi in anticipo rispetto alla scadenza prevista, in considerazione dell'importanza della materia e della necessità di garantire in questo periodo di crisi un'iniezione di liquidità indispensabile per professionisti e imprese.

Le nuove regole non si applicheranno retroattivamente ai contratti già conclusi, ma soltanto a quelli futuri. I destinatari delle nuove norme avranno, dunque, sufficiente tempo per adeguare la modulistica contrattuale e le procedure interne di pagamento.

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