Il recente decreto Sviluppo n. 83 del 22 giugno, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto rilevanti modifiche e integrazioni alla legge fallimentare, ispirate, essenzialmente, come emerge dalla relazione illustrativa del citato decreto, alle finalità di promuovere l'emersione anticipata della crisi d'impresa e di rendere più efficienti i procedimenti di composizione della crisi stessa. Concordato «con riserva»: in maniera particolarmente significativa il legislatore, ispirandosi al tanto declamato Chapter 11 dell'ordinamento statunitense, ha inserito nell'art. 161 l.f. il comma 6, che prevede la facoltà, riconosciuta al debitore, di presentare una domanda di concordato «con riserva», vale a dire un ricorso privo della proposta, del piano e della documentazione, i quali dovranno essere presentati entro un termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, dando la possibilità di liberarsi dei contratti gravosi, ai quali, a volte, è addebitabile la crisi. Concordato con continuità aziendale: con cui Il legislatore ha istituzionalizzato il concordato con continuità aziendale, rilevante novità della novellata normativa, dedicandogli una norma ad hoc, l'art. 186-bis l.f., le cui prescrizioni troveranno applicazione tutte le volte in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, o la cessione dell'azienda in esercizio, o il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione. In quest'ultimo caso il legislatore ha inteso agevolare le imprese in crisi che intendano proseguire l'attività aziendale introducendo una nuova disposizione che consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti, con riconoscimento della prededucibilità, purché un professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), l.f., verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla omologazione, attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. I finanziamenti a cui fa riferimento l'art. 182-quinquies l.f. possono anche essere individuati solo per tipologia ed entità, e non essere ancora oggetto di trattative. L'intervento attuato con il dl ha, altresì, interessato la figura del professionista attestatore, sul piano sia della nomina, sia dei requisiti soggettivi, sia della responsabilità penale per falso in attestazioni e relazioni. In particolare, è stato definitivamente chiarito, all'art. 67, comma 3, lettera d) l.f., che la nomina dell'attestatore compete, in via esclusiva, al debitore. Tale disposizione, però, se da una prima lettura potrebbe non risolve il dubbio della indipendenza sostanziale, considerato che l'incarico dell'attestatore deriva dal debitore, deve necessariamente essere analizzata alla luce con le novellate responsabilità penali dell'attestatore che espone, nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, comma 3, l.d), 161, comma 3, e 182-bis, 182-quinquies e 186-bis l.f., informazioni false, ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. Tali violazioni sono sanzionate con una pena severa consistente nella reclusione da 2 a 5 anni e della multa da 50 mila a 100 mila euro. È chiaro il favor del legislatore volto, con l'introduzione della nuova normativa, a incentivare, attraverso il ricorso delle «nuove» soluzioni concordate, la soluzione della crisi d'impresa anche se le critiche espresse dalla dottrina, all'indomani dell'entrate in vigore della legge non si sono fatte attendere sia rilevando che la previsione del «concordato con riserva» potrà, in concreto, dare adito a comportamenti opportunistici e strumentali da parte dell'imprenditore, il quale, potrebbe avvalersi della facoltà di depositare una domanda di ammissione al concordato «spoglia», vale a dire priva del piano, della proposta e della documentazione, al solo fine di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio sia nell'introduzione, nel sistema giuridico italiano, un istituto di origine anglo-americana, ovvero la esdebitazione, sic et simpliciter, traducendone le norme e facendole proprie, senza tenere conto della diversità dei sistemi giuridici, tanto da determinare una situazione di incompatibilità con i principi costituzionali del nostro ordinamento per non parlare del difetto di coordinamento tra la riforma delle procedure concorsuali e la riforma societaria in casi di esdebitazione della società di capitale.