
* l'interessato non deve godere di redditi assoggettabili all'Irpef d'importo superiore a una volta e mezza il minimo (limite pari a 9.379,50 euro per l'anno 2012);
* il reddito della coppia (interessato più coniuge) non deve superare tre volte il minimo (18.759,00 euro per l'anno 2012); non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.379,50.
Nel caso in cui la pensione supera il minimo, ma l'ammontare complessivo del reddito resta comunque entro i limiti stabiliti, l'aggiunta alla tredicesima viene proporzionalmente ridotta. Riassumendo:
- se l'importo complessivo della pensione (o pensioni) per l'anno 2012, comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 617 euro (il famoso milione di lire) è risultato maggiore di euro 6.407,94 nulla spetta al pensionato;
- se l'importo complessivo della pensione per l'anno 2012 è risultato minore o uguale a euro 6.253, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo della pensione per l'anno 2012 è risultato compreso tra euro 6.253,94 e 6.407,94 al pensionato spetta la differenza tra 6.407,94 e l'importo della pensione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
L'assegno non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.