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Contribuenti: autotutela slegata dall'assoluzione

del 14/11/2012
di: di Debora Alberici
Contribuenti: autotutela slegata dall'assoluzione
L'accertamento Iva non dev'essere annullato in autotutela anche se il contribuente è assolto dall'accusa di false fatture. Infatti, il rifiuto da parte del fisco non è impugnabile se non per vizi di forma legati all'illegittimità del rifiuto e non per quelli concernenti la pretesa tributaria. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 19740 del 13 novembre 2012, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Questo perché il contribuente che richiede all'amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Nel caso esaminato, dalla ricostruzione fatta dai giudici risulta che l'istanza di autotutela era retta dalla sola constatazione dell'avvenuta assoluzione nel processo penale dal reato di emissione di fatture fittizie, «senza che sia stato addotto alcun (ulteriore e diverso) interesse pubblico all'annullamento, il quale non può farsi consistere (come assume la parte controricorrente) nel dovere dell'Ufficio di esaminare i fatti emersi in sede penale, appunto perché ciò attiene manifestamente alla questione della fondatezza del potere impositivo e non alla questione della illegittimità del rifiuto di autotutela».

La vicenda riguarda un imprenditore di Napoli accusato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti. Poco dopo era scattato anche l'avviso di accertamento dell'Iva. Nel frattempo l'uomo era stato assolto dal processo penale per le fatture relative a operazioni inesistenti e contestualmente aveva chiesto l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo. Contro il rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria lui ha presentato ricorso alla Ctp e lo ha vinto. La Ctr partenopea ha confermato il verdetto. A questo punto l'accoglimento del ricorso in Cassazione ha reso nuovamente valido l'accertamento.

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