Infatti ai giudici di merito era sembrato sufficiente che le passività fossero inerenti ai rami d'azienda ceduti. Sul punto in sentenza si legge che «la ctr fa l'apodittica affermazione che la parte contribuente ha dimostrato l'inerenza delle passività, senza dare contezza dell'iter seguito e degli elementi utilizzati nel percorso decisionale e degli elementi utilizzati nel percorso decisionale, omettendo di esaminare e valutare le circostanze fattuali evidenziate dall'Agenzia e richiamate in questa sede, quali il peculiare meccanismo di sconto ed anticipazione bancaria a cui erano ricollegabili le passività, nonché i particolari rapporti intercorsi tra società cedente e cessionaria, in ipotesi idonei a configurare un intento elusivo».
Insomma, ancora una volta la Cassazione ha fatto applicazione del generale principio di diritto sull'abuso secondo cui in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere.
