La ricorrente evidenziava il fatto che il proprio fondo non aveva ricevuto dalle opere di bonifica un beneficio diretto e specifico, come invece richiede la giurisprudenza della Cassazione. Il consorzio, dal canto suo, sosteneva la legittimità del proprio operato sulla base del c.d. «piano di classifica», cioè della suddivisione del territorio consorziato in relazione alle sue caratteristiche geo-morfologiche, per poi farne conseguire il piano di contribuenza. Quest'ultimo determina, concretamente, quali parti del territorio consorziato paghino e quanto queste debbano versare alla luce del beneficio diretto e immediato che ricevono dalle opere di bonifica. Nel dirimere la controversia il collegio emiliano richiama la giurisprudenza di legittimità. Da ultimo la sentenza n. 12860/2012, con la quale la Suprema corte ha affermato che «in tema di contributi di bonifica, in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, e in difetto di specifica contestazione, nessun onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo e quindi del presupposto impositivo, che opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza». La Ctp reggiana stabilisce pertanto che in carenza del piano di contribuzione non sia sufficiente la produzione di una perizia che possa comprovare il suddetto beneficio. L'unico mezzo per certificarlo è, appunto, il piano di contribuzione che includa anche il fondo consorziato. «La norma non ammette una prova equivalente», chiosano i giudici tributari reggiani. Da qui l'accoglimento del ricorso e la condanna della parte soccombente alle spese di lite (le quali, per la cronaca, superano di gran lunga il valore della causa).
