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Decreto Mef: la dichiarazione Imu 2012 senza segreti

del 09/11/2012
di: Celeste Vivenzi
Decreto Mef: la dichiarazione Imu 2012 senza segreti
L'Amministrazione finanziaria, con un decreto del Mef del 30/10/2012, rende noto il modello e le relative istruzioni della dichiarazione Imu che scade il prossimo 30 novembre 2012 (il termine ordinario era il 30 settembre 2012). L'obbligo di dichiarazione riguarda gli immobili che hanno subito variazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012 (a regime l'obbligo scatta entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati) e sono sempre valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici in quanto compatibili.

QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU

Fortunatamente la norma risparmia nella maggior parte dei casi l'onere di adempiere alla dichiarazione e le casistiche che prevedono tale obbligo si possono identificare con la presente tabella:

1) immobili che godono di riduzioni: ad esempio i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico o artistico; sono interessati anche gli immobili per i quali il comune può ridurre l'aliquota fino allo 0,4% (ovvero quelli non produttivi di reddito fondiario posseduti da soggetti passivi Ires locati); fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce); - terreni agricoli o coltivati, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap);

2) quando il comune non è in possesso dei dati per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria: i casi riguardano gli immobile oggetto di locazione finanziaria; gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; gli immobili oggetto di atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile; i casi di terreno agricolo divenuto area fabbricabile; l'area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria; l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; l'immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; gli immobili e fabbricati esenti ai sensi dell'art. 7, dlgs n. 504/1992; gli immobili che sono o hanno perso i requisiti per il diritto all'esenzione; - fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato; - immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; - immobile per il quale è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie (sempre che tale diritti non siano stati dichiarati in catasto); - immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà); immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione; - acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);

3) caso particolare: i coniugi con residenze in immobili diversi all'interno dello stesso comune devono presentare la dichiarazione Imu.

QUANDO NON VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione non deve essere presentata quando:

* gli elementi per il calcolo dell'imposta dipendono da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche relative al Modello unico informatico (Mui);

* quando l'immobile riguarda l'abitazione principale e le sue pertinenze (anche per le detrazioni maggiorate dei figli) in quanto il comune dispone nell'anagrafe dei dati necessari per le necessarie verifiche;

- se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza ai fini dell'Ici;

- tutti gli immobili locati devono essere dichiarati soltanto se il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota di base (0,76%) o comunque la dichiarazione non deve essere presentata se i contratti di locazione sono stati registrati dal 1° luglio 2010(in quanto da tale data, al momento della registrazione del contratto, occorre indicare i dati catastali dell'immobile nella modulistica);

- quando il contribuente per ottenere specifiche agevolazioni ha presentato la documentazione prevista all'uopo dal comune stesso.

NOTA IMPORTANTE: REGOLA GENERALE

La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha provveduto agli aggiornamenti dei dati catastali.

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