QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU
Fortunatamente la norma risparmia nella maggior parte dei casi l'onere di adempiere alla dichiarazione e le casistiche che prevedono tale obbligo si possono identificare con la presente tabella:
1) immobili che godono di riduzioni: ad esempio i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico o artistico; sono interessati anche gli immobili per i quali il comune può ridurre l'aliquota fino allo 0,4% (ovvero quelli non produttivi di reddito fondiario posseduti da soggetti passivi Ires locati); fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce); - terreni agricoli o coltivati, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap);
2) quando il comune non è in possesso dei dati per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria: i casi riguardano gli immobile oggetto di locazione finanziaria; gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; gli immobili oggetto di atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile; i casi di terreno agricolo divenuto area fabbricabile; l'area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria; l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; l'immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; gli immobili e fabbricati esenti ai sensi dell'art. 7, dlgs n. 504/1992; gli immobili che sono o hanno perso i requisiti per il diritto all'esenzione; - fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato; - immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; - immobile per il quale è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie (sempre che tale diritti non siano stati dichiarati in catasto); - immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà); immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione; - acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
3) caso particolare: i coniugi con residenze in immobili diversi all'interno dello stesso comune devono presentare la dichiarazione Imu.
QUANDO NON VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione non deve essere presentata quando:
* gli elementi per il calcolo dell'imposta dipendono da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche relative al Modello unico informatico (Mui);
* quando l'immobile riguarda l'abitazione principale e le sue pertinenze (anche per le detrazioni maggiorate dei figli) in quanto il comune dispone nell'anagrafe dei dati necessari per le necessarie verifiche;
- se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza ai fini dell'Ici;
- tutti gli immobili locati devono essere dichiarati soltanto se il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota di base (0,76%) o comunque la dichiarazione non deve essere presentata se i contratti di locazione sono stati registrati dal 1° luglio 2010(in quanto da tale data, al momento della registrazione del contratto, occorre indicare i dati catastali dell'immobile nella modulistica);
- quando il contribuente per ottenere specifiche agevolazioni ha presentato la documentazione prevista all'uopo dal comune stesso.
NOTA IMPORTANTE: REGOLA GENERALE
La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha provveduto agli aggiornamenti dei dati catastali.