Consulenza o Preventivo Gratuito

Informative semplificate per i produttori di energia

del 09/11/2012
di: Cinzia De Stefanis
Informative semplificate per i produttori di energia
Semplificati gli oneri amministrativi e informativi per piccoli produttori di energia elettrica (piccole/medie imprese e famiglie). I soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW, che non siano gestori di componenti del servizio idrico integrato e non svolgano nessuna altra attività nel settore elettrico o del gas e risultino già registrati sul sistema Gaudì, sono esonerati (con efficacia immediata) dagli obblighi di natura informativa relativi al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità (art. 5 comma 4 e art. 6 dell'Allegato A alla delibera 143/07), nonché dagli obblighi di natura informativa finalizzati alla predisposizione della Relazione annuale (art. 43 comma 6 del dlgs 93/11). Dal momento che le informazioni anagrafiche e altri elementi informativi sugli impianti sono comunque presenti e reperibili in Gaudì, l'Autorità ha ritenuto che i piccoli produttori debbano essere esonerati da tutti gli obblighi informativi sopra indicati. È con la delibera 443/2012/A del 25 ottobre 2012 che l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha previsto l'esonero da obblighi informativi all'Autorità per produttori di energia elettrica di piccole dimensioni. Le semplificazioni introdotte dall'autorità costituiscano una prima significativa attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, del decreto legge 70/11, che dispone misure di semplificazione per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese. E al comma 3 dell'articolo 6 del dl 70/11 dove viene previsto che le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuino, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

vota